Il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha sempre facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c.d. “retroversione”) degli utili realizzati dall’autore della violazione, senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare la presenza dell’elemento soggettivo. Così ha stabilito l’ordinanza n. 20800/2023 della Cassazione civile.
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