Il consenso all’atto sessuale, che vale ad escludere il reato di violenza sessuale, prescinde dal comportamento eventualmente provocatorio tenuto in precedenza dalla vittima, deve sussistere nel momento del rapporto e deve permanere per tutta la durata dello stesso; l’eventuale sopravvenuto dissenso non solo integra il reato, ma preclude, in presenza delle altre condizioni di legge, il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità del fatto. A confermarlo è la Cassazione penale, Sez. III, sentenza 14 giugno 2023, n. 32447.
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