Il Tribunale di Genova, ordinanza 22 giugno 2023, interviene con un’interessante pronuncia in materia di pignoramento presso terzi, chiarendo come gli adempimenti previsti dal rinnovato art. 543 c.p.c. a pena d’inefficacia del pignoramento debbano essere effettuati entro l’udienza effettivamente tenuta (nel caso di specie, rinviata d’ufficio dal giudice dell’esecuzione) e non quella originariamente fissata nell’atto di pignoramento.
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