Nell’intento di organizzare un ambiente amministrativo totalmente neutro, un comune può vietare ai propri dipendenti di indossare qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, religiose o filosofiche sul luogo di lavoro. Questa secondo l’opinione dell’Avvocato Generale Collins (conclusioni del 4 maggio 2023, causa C-148/22) è l’interpretazione da dare all’art. 2, par. 2, lett. a), della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro: l’applicazione di questa regola in modo generalizzato può essere giustificata dalla volontà di un ente pubblico di organizzare un ambiente amministrativo totalmente neutro, a condizione che questa volontà risponda a un’esigenza reale, che spetta all’ente dimostrare, che la differenza di trattamento sia idonea ad assicurare la corretta applicazione di tale volontà e che tale divieto sia limitato allo stretto necessario. Nel caso esaminato, il divieto di indossare segni quali il velo rientrerebbe nella «neutralità esclusiva» cui mira il Comune di Ans al fine di creare uno «spazio amministrativo totalmente neutro».
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