L’Ordinanza n. 21738/2023 della Cassazione, nel pronunciarsi nel contesto di un giudizio volto all’accertamento di nullità e della fattispecie di contraffazione di marchio di rinomanza, ha il merito di fare chiarezza sull’onere probatorio incombente su parte attrice, dichiarando come il medesimo non si estenda alla dimostrazione delle modalità di utilizzo del marchio denominativo di cui sia stata lamentata la contraffazione ma unicamente alla sua rinomanza al momento del deposito della domanda di registrazione dell’altro (successivo) marchio e del suo primo utilizzo.
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