In presenza di patto di compensazione, occorre riconoscere il diritto della banca a trattenere le somme incassate per conto del cliente a fronte di un contratto di anticipazione bancaria anche in caso di ammissione del cliente ad una procedura concorsuale, indipendentemente dal fatto che il debito dell’istituto di credito sia divenuto liquido ed esigibile dopo la domanda di concordato. Così ha deciso la Corte di Appello di Firenze con la sentenza del 3 maggio 2023.
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