Con la sentenza n. 19663 dell’11 luglio 2023, la Sezione Lavoro della Cassazione, riprendendo le fila dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità italiana e dalla giurisprudenza della CGUE sul tema, chiarisce che la retribuzione spettante al lavoratore durante il godimento delle ferie annuali debba comprendere qualsivoglia importo pecuniario riconosciuto al lavoratore in connessione all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale o professionale del lavoratore.
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