Il danno da fermo tecnico, per non aver potuto disporre del veicolo sinistrato durante il tempo necessario alle riparazioni, non può considerarsi sussistente in re ipsa, potendo esso essere risarcito solo al cospetto di esplicita prova sia del fatto che non si sia potuto utilizzare il mezzo, sia del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l’utilità economica che ritraeva dall’uso del medesimo mezzo. Adito in materia di sinistri stradali il Tribunale di Milano, sentenza 1 giugno 2023, n. 4605, affronta, in sentenza, numerose questioni di diritto inerenti alla vicenda sottoposta al suo giudizio tra cui quella relativa al danno patrimoniale cd. da fermo tecnico (ovvero per non aver potuto disporre del proprio veicolo durante il tempo necessario alle riparazioni dello stesso).
Questo articolo proviene da Altalex. Leggi il testo integrale sul sito originario.