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Durata ragionevole processo di cassazione: istanza di accelerazione illegittima perché non acceleratoria

Con la sentenza n. 142 del 2023 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13CEDU – dell’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo consistente nel deposito, nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, di un’istanza di accelerazione almeno due mesi prima che sia trascorso il termine di cui all’art. 2, comma 2-bis, della medesima legge, poiché anche l’istanza di accelerazione da depositare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione costituisce un tipo di rimedio preventivo privo di alcuna reale efficacia acceleratoria del processo, non introducendo modelli procedimentali alternativi e non comportando alcuna garanzia di contrazione dei tempi del processo medesimo.


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