La Corte di Cassazione, Sez. lav., con l’ordinanza 3 luglio 2023, n. 18668 ribadisce che, in tema di requisiti per l’assunzione, la previsione (di fonte secondaria) di una statura minima identica per uomini e donne comporta una discriminazione indiretta a sfavore delle donne, presupponendo erroneamente che non sussista diversità di statura tra i due generi. Il giudice ordinario è, dunque, tenuto a valutare in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni e può ordinare al datore l’ammissione in servizio del lavoratore.
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