La Corte di cassazione, ordinanza 6 giugno 2023, n. 18006, ribadisce il principio secondo cui – nei giudizi di separazione e divorzio secondo il rito previgente – non è l’udienza presidenziale a rilevare ai fini delle decadenze processuali, ma solo quella davanti al giudice istruttore. La Corte ha inoltre confermato che i termini legali sono stabiliti dalla legge e possono essere derogati solo ove ciò sia espressamente previsto dal legislatore. In particolare, nel computo de termini, non possono essere considerati “liberi” i giorni non espressamente definiti tali dalla legge.
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