La nomina del curatore speciale del minore deve essere assicurata solo in relazione ai giudizi che abbiano a oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale. Al contrario l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni e, oltre la quale, subentra l’obbligo legale dell’ascolto. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22 giugno 2023, n. 17952.
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