Integra una nullità di ordine generale a regime intermedio la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata, anziché al domicilio dichiarato dall’imputato, al suo difensore di fiducia: e ciò in quanto, seppur irritualmente eseguita, essa non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lega quest’ultimo al difensore. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 21 giugno 2023, n. 26809.
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