Richiesto il cliente del pagamento di compensi per prestazioni professionali da parte dell’avvocato, gli interessi ex art. 1224 c.c. competono dal giorno della messa in mora, cioè dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento oppure della proposizione della domanda giudiziale, cioè senza che sia necessaria la liquidazione giudiziale (né che rilevi il rito prescelto). A stabilirlo è la Cassazione con ordinanza n. 17705 del 21 giugno 2023.
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