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Transazione? All’avvocato spetta un compenso in più pari a 1/4 di quello per la fase decisionale

Ai sensi dell’art. 4, comma 6, D.M. n. 55/2014, nel caso in cui il giudizio venga concluso con una transazione, all’avvocato va riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l’attività precedentemente svolta, e questo è pari a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, aumentato sino a un quarto. È quanto si legge nell’ordinanza n. 17325 del 16 giugno 2023.


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