Se tutti i rapporti contrattuali con la banca sono cointestati troverà applicazione il principio di unicità dei conti con possibilità di compensare interamente i saldi, mentre se, a fronte di un conto corrente cointestato, soltanto uno dei correntisti intrattiene altri rapporti con l’istituto di credito, la compensazione può esclusivamente riguardare la quota di attivo imputabile al correntista debitore. Così ha stabilito l’ordinanza n. 10024/2023 della Cassazione.
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