Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con la sentenza n. 17615/2023, hanno dato ri-sposta al seguente quesito: «se la riformulazione dell’art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell’art. 8, comma 2, d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, abbia comportato l’abrogazione tacita della previsione di cui all’art. 39, legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha stabilito il raddoppio delle pene previste, anche per detto reato, dal d.lgs. n. 385 del 1993 citato, ovvero se, invece, detto art. 39 abbia dettato una regola destinata a rimanere comunque insensibile alle modifiche sanzionatorie inerenti le fattispecie ivi ricomprese».
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