L’utilizzazione probatoria dei tabulati telefonici comprovanti la localizzazione di un’utenza telefonica è esclusa, anche in sede di giudizio abbreviato, se gli stessi siano acquisiti dalla polizia giudiziaria senza un provvedimento autorizzatorio dell’Autorità giudiziaria, ciò in quanto i dati esteriori di comunicazioni consentono di creare una mappatura fedele ed esaustiva di una parte importante dei comportamenti privati di una persona (dati che possono inerire persino al ritratto della sua identità personale), donde le attività di acquisizione vanno circoscritte ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e devono essere soggette al controllo di un’autorità giurisdizionale al fine di verificare il senso del bilanciamento tra effettività delle indagini e tutela del diritto alla riservatezza e alla vita privata. A confermarlo è la Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 14 aprile 2023, n. 15836.
Questo articolo proviene da Altalex. Leggi il testo integrale sul sito originario.