Con la sentenza n. 67 dell’11 aprile 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 418, comma 1, e 420, comma 9, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevedono che, qualora il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, debba richiedere al giudice, a pena di inammissibilità, la previa modifica del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, poiché – diversamente dalla disciplina prevista per la proposizione della domanda riconvenzionale – la chiamata di terzo non è proposta nei confronti di un soggetto che è già parte del giudizio e – diversamente dalla disciplina della chiamata di terzo nel processo ordinario – sussistono specifiche esigenze del modello processuale di specie per rimettere ogni decisione all’udienza di discussione, ossia quella di consentire al ricorrente, che di solito è il lavoratore, di interloquire ex ante rispetto all’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo.
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