Il licenziamento intimato in forma orale è nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria c.d. “piena”. A nulla rileva, a tal proposito, una lettera di licenziamento scritta, successiva all’impugnazione del lavoratore del recesso in forma orale. È quanto stabilito dal Tribunale di Castrovillari, 16 gennaio 2023.
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