Il giudice del merito – qualora escluda la sussistenza di una famiglia di fatto, anche in base alla carenza del requisito minimo della convivenza e vista la brevità della relazione – può negare il diritto di visita all’animale di affezione, allorché emerga la carenza di prova dell’instaurazione di un rapporto significativo tra la ricorrente e il cane. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, ordinanza 24 marzo 2023, n. 8459.
Questo articolo proviene da Altalex. Leggi il testo integrale sul sito originario.