La Suprema Corte conferma il suo costante orientamento e afferma che non sono ripetibili le attribuzioni effettuate da un coniuge in favore dell’altro in costanza della vita matrimoniale, in quanto – in assenza di prova contraria – si presume che tali dazioni concorrano a realizzare il progetto di vita in comune. Sono invece ripetibili le attribuzioni successive alla separazione posto che in tal caso è certamente cessato il progetto familiare. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. III, ordinanza 21 febbraio 2023, n. 5385.
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