L’art. 67 C.C.I.I. consente al consumatore sovraindebitato di proporre ai creditori la ristrutturazione dei propri debiti attraverso una proposta avente contenuto libero e che preveda il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. Per consumatore deve intendersi la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, pur avendola eventualmente svolta in passato. Nel caso in esame, il Tribunale di Bologna ha affermato che per accedere alla ristrutturazione dei debiti non è sufficiente che il sovraindebitato appaia un consumatore nel momento in cui presenta la domanda; il tenore della legge appare chiaro e non consente di estendere la disciplina di cui all’art. 67 C.C.I.I. a debiti diversi da quelli consumeristici. Così ha deciso il Tribunale di Bologna con il provvedimento del 27 febbraio 2023.
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