Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali compete all’ente impositore, salva la riduzione della quota variabile della TARI per i contribuenti che provvedano al relativo riciclo in proprio o con l’ausilio di imprese autorizzate. Grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o l’esenzione. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 5433/2023 della Cassazione civile.
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