Lo svolgimento di un’attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, è stato escluso l’assegno di mantenimento in favore del figlio, ormai trentenne, che lavora da più anni in un call center con contratti rinnovati di periodo in periodo, per uno stipendio di Euro 450,00 mensili circa, e coabita con la fidanzata. Lo stabilisce il Tribunale di Cosenza, sez. II, sentenza 2 gennaio 2023, n. 3.
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