Con la sentenza 9 febbraio 2023, n. 16 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 4, comma 4, del D.L. n. 44/2021, come convertito, nella parte in cui, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, non limita la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria alle sole prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali, poiché, in relazione all’impugnazione del provvedimento con cui l’Ordine professionale territorialmente competente sospende il professionista dall’esercizio della professione sanitaria, per mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale, sussiste la giurisdizione ordinaria e non amministrativa.
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