Con la sentenza 9 febbraio 2023, n. 14 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all’art. 32 Cost., dell’art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 44/2021, come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie per effetto dell’inadempimento dello stesso, nonché, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell’art. 1 della L. n. 219/2017, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, poiché la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili.
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