In caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, si pone a base del calcolo liquidatorio la voce appositamente prevista dalle tabelle adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che deve essere adeguata in diminuzione in ragione della minore gravità della fattispecie in esame. Lo stabilisce il Tribunale di Napoli, sentenza 13 luglio 2022.
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