La Cassazione con la recente ordinanza 3 gennaio 2023, n. 88 torna a chiarire il sottile, ma chiaro confine tra le nozioni di giusta causa e di giustificatezza in materia di licenziamento del dirigente. La Suprema Corte ritiene che perché sussista la giustificatezza del licenziamento del dirigente basti la dimostrazione di 2 dei 6 addebiti disciplinari originariamente contestati. Eppure, nell’iter argomentativo manca un tertium genus non contemplato: il giustificato motivo soggettivo.
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