In tema di assegno di mantenimento (separativo e divorzile), ove si accerti nella sentenza di primo o secondo grado l’insussistenza ab origine, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti, la quale può essere derogata (con conseguente applicazione del principio di irripetibilità) esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: i) ove si escluda la debenza del contributo in virtù di una diversa valutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell’obbligato già esistenti al tempo della pronuncia; e ii) ove si proceda soltanto a una rimodulazione al ribasso di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell’ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge o ex coniuge in condizioni di debolezza economica. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 11 gennaio 2023, n. 477.
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