Aderendo all’indirizzo più attento già espresso in altri precedenti di legittimità, la Sezione V della Cassazione penale con la sentenza n. 46834 del 12 dicembre 2022 ribadisce che, in ossequio agli art. 3, comma 1, e 27, comma 3, Cost., il giudice che subordina la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno (anche disposto con provvisionale), deve valutare seppur sommariamente le condizioni economiche del condannato, stante la funzione special-preventiva dell’istituto di cui agli artt. 163 ss. c.p., la cui concessione non può essere subordinata a condizioni non esigibili.
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