Le fusioni e le scissioni non sono assimilabili ai negozi traslativi in quanto non ne condividono né la causa né la disciplina legale. La loro funzione economico-sociale è la riorganizzazione delle società coinvolte finalizzata alla prosecuzione dell’esercizio di un’attività economica e non la circolazione di beni in cambio di un corrispettivo o per animo liberale. Le assegnazioni patrimoniali che ad esse conseguono sono il prodotto necessario della riorganizzazione societaria, ne costituiscono il mezzo e non il fine. Si deve quindi ritenere che in tutte le fusioni e scissioni: (a) non sia dovuta alcuna garanzia per evizione; (b) non siano esercitabili le prelazioni legali: agraria, urbana, storico-artistica, ecc.; (c) non vi sia alcun obbligo di trascrizione nei registri immobiliari; (d) non trovino applicazione: i) l’obbligo delle menzioni urbanistiche e dell’allegazione del certificato di destinazione urbanistica; ii) l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica; iii) l’obbligo delle menzioni e della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto.
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