La Legge finanziaria 2023 (legge 29 dicembre 2022 n. 197) – in vigore, salvo quanto diversamente previsto, dal 1° gennaio 2023 – prevede una serie di misure orientate a diminuire il carico giudiziario tributario, di variegata natura, che – con una certa approssimazione – possono così sintetizzarsi, almeno nelle configurazioni più rilevanti: a) la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi 186/205); b) l’accordo conciliativo (commi 206/212); c) la rinuncia al ricorso per Cassazione a seguito della definizione transattiva con la controparte (commi 213/218); d) la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento (commi 219/220); e) l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro (commi 222/230); f) l’estinzione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1^ gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi 231/252). Di seguito, prime riflessioni sulla definizione delle controversie tributarie e sull’estinzione dei debiti affidati agli agenti della riscossione.
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