In tema di reati contro l’onore, integra il delitto di diffamazione l’aver pubblicato su un social network (nella specie, Facebook), lo stralcio di una lettera di messa in mora ricevuta dalla persona offesa, in calce alla quale si aggiunga un post dal contenuto offensivo e denigratorio, non essendo applicabile la causa di non punibilità della provocazione, prevista dall’art. 599 c.p., ove il fatto ingiurioso, posto in essere come reazione al fatto ingiusto altrui, non sia connotato da carattere di immediatezza. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione penale con la sentenza n. 47314/2022.
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