La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità, e accessorie rispetto all’opera principale, e non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29 novembre 2022, n. 10476.
Questo articolo proviene da Altalex. Leggi il testo integrale sul sito originario.