Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta ai seguenti quesiti: «Se il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, per effetto di una valutazione difforme rispetto a quella operata dal giudice di primo grado (come, ad esempio, nei casi di esclusione della recidiva qualificata o di ritenuta insussistenza di una circostanza aggravante o di formulazione di un diverso giudizio di comparazione fra circostanze del reato), possa ugualmente decidere sull’impugnazione, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, ovvero debba revocare le statuizioni civili» (Cassazione penale, Sez. Un., sentenza 19 ottobre 2022, n. 39614).
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