In ipotesi di pubblicazione di messaggi lesivi della reputazione attraverso post pubblicati sul proprio profilo Facebook, la diffamazione è attribuibile al titolare del profilo, in assenza di denuncia di furto di identità. Così ha stabilito la Quinta sezione penale della Suprema Corte di cassazione, con la sentenza del 30 settembre 2022, n. 37070.
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