Nelle controversie che hanno a oggetto i titoli edilizi, il mero criterio della vicinitas non vale di per sé a radicare la legittimazione al ricorso, ma necessita di essere integrata dalla puntuale allegazione, se non dalla prova concreta, dello specifico pregiudizio che al ricorrente deriverebbe in conseguenza dall’alterato assetto urbanistico-edilizio dell’area ove ricadono i beni di suo interesse. Lo stabilisce il Tar Toscana, sez. III, 26 settembre 2022, n. 1037.
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