Deve ritenersi consolidato il principio secondo cui il trasferimento dal “settlor” al “trustee” di immobili (e partecipazioni sociali) per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest’ultimo, avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva al trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del “trust”. Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecarie e catastali, è quanto stabilito dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 25327/2022.
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