L’indicatore sintetico di costo (ISC) è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla alcuna sanzione di nullità. Così ha stabilito la Cassazione con ordinanza del 9 settembre 2022 n. 26585.
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