Con ordinanza del 6 settembre 2022 n. 26202, in tema di intermediazione finanziaria ed ipotesi di risarcimento danni da inadempimento di obbligazioni non pecuniarie, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto l’obbligazione di risarcimento del danno cagionato da inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore: al relativo creditore è dunque riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria, applicabile dal giorno di verificazione dell’evento dannoso, e degli interessi compensativi secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa. Sulla scorta di tale principio, ha demandato alla Corte d’Appello di Roma di pronunciarsi in conformità, al fine di porre rimedio all’errore di diritto presente nella sentenza impugnata, secondo cui, in ipotesi di obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale e non dall’evento dannoso.
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