Il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (che si misurano in bit) e la corrispondenza del duplicato informatico (in ogni singolo bit) al documento originario non emerge (come, invece, nelle copie informatiche) dall’uso di segni grafici essendo, la firma digitale infatti, una sottoscrizione in “bit” il cui segno, restando nel file, è invisibile sull’atto analogico, ovvero sulla carta; solo l’utilizzo di specifici software possono verificare e confrontare l’impronta del file originario con il duplicato. A chiarirlo è la Cassazione con ordinanza 19 settembre 2022, n. 27379.
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