Ex art. 1, comma 2, n. 4, lettera b), Legge 16 febbraio 1913 n. 89, ai notai – tra l’altro – è concessa la facoltà di procedere, in seguito a delegazione dell’autorità giudiziaria, agli inventari in materia civile e commerciale, ai sensi dell’art. 769 c.p.c., salvo che l’autorità giudiziaria stessa – su istanza e nell’interesse della parte – non opti per la delega al cancelliere.
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