Il giudice di merito deve procedere, anche officiosamente, all’indagine istruttoria in ordine agli effetti del trasferimento di un minore all’estero, sull’esercizio effettivo della bigenitorialità e della relazione col genitore che non si trasferisce con lo stesso. Deve essere quindi cassata la decisione del giudice di merito che ha ritenuto che fosse sufficiente verificare, in fatto, se il minore avesse rapporti e un minimo di radicamento nella città estera di destinazione. Lo ha ribadito la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 10 agosto 2022, n. 24651.
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