Con la sentenza 24 agosto 2022, n. 31592 la Corte di cassazione penale ha ribadito il sedimentato orientamento esegetico a mente del quale in tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all’art. 677 c.p. a carico dell’amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa. La Cassazione ribadisce, poi, la non delegabilità in toto all’amministratore del condominio della posizione di garanzia dei singoli condomini, evidenziando sul punto che la posizione di garanzia per la conservazione delle cose comuni non esclude, anzi implica, che in caso di inerzia da parte del rappresentante dell’ente di gestione tale obbligo si riverberi sui proprietari dei beni coscienti del pericolo che da essi possa derivare, ponendo a loro carico la responsabilità dell’evento lesivo a titolo di culpa in vigilando.
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