Ai fini del risarcimento del danno morale occorre che il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di conseguenze ulteriori rispetto al danno biologico, ossia l’insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva. Da quanto precede deriva che è esclusa l’automaticità del ristoro del danno morale, atteso che il predetto danno va sempre provato, con tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. A tal fine, il giudice del merito è tenuto a prendere in considerazione tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento, nessuna esclusa, con il solo limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, attraverso compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno. È quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2462/2022 emessa in data 28 giugno 2022.
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