Il conferimento da parte del socio di società a responsabilità limitata di quote di partecipazione in favore di un terzo non costituisce cessione di quote e pertanto non configura violazione della clausola di gradimento riferita al caso di cessione a terzi di quote di partecipazione sociale; non ricorre pertanto il requisito del fumus boni iuris richiesto, ai sensi dell’art. 2378 c.c., per la sospensione dell’esecuzione di delibera assunta da assemblea alla quale era stato convocato, quale socio, il soggetto al quale era stata conferita la partecipazione. In questo modo ha deciso il Tribunale di Torino con l’ordinanza del 4 luglio 2022.
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