Integra il delitto di calunnia nella forma cd. indiretta la falsa accusa che, pur non essendo formulata nei confronti di una persona nominativamente individuata, sia manifestata in modo da rendere inequivoca la riferibilità del fatto ad un determinato soggetto, mentre è configurabile il delitto di simulazione di reato quando il fatto sia genericamente attribuito ad una qualsiasi delle persone fisiche aventi un interesse specifico alla sua consumazione. A stabilro è la Cassazione penale con sentenza 21 luglio 2022, n. 28972.
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