Con la sentenza 28 luglio 2022, n. 199 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per violazione degli artt. 3 e 120, comma 1, Cost. – dell’art. 73 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 2021, n. 6, nella parte in cui stabilisce che il regolamento regionale attuativo può prevedere che l’ammontare degli incentivi sia modulato avuto riguardo al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta l’assunzione o la stabilizzazione, poiché è irragionevole il collegamento tra il riconoscimento di un incentivo occupazionale destinato al datore di lavoro e il requisito della residenza del lavoratore, così come è irragionevole valorizzare il radicamento territoriale per riassorbire le eccedenze occupazionali nonché utilizzare tale criterio, che limita la mobilità di chi non risiede nella regione, sfavorendo dunque la mobilità interregionale dei lavoratori.
Questo articolo proviene da Altalex. Leggi il testo integrale sul sito originario.