L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, depositata il 12 luglio 2022, chiamata a pronunciarsi all’interno di un procedimento volto all’accertamento della collaborazione con la giustizia, necessario per l’accesso al beneficio della semilibertà richiesta da un ergastolano, si interroga se in relazione ai fatti omicidiari ostativi commessi (nel 1991) prima dell’entrata in vigore del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con L. 7 agosto 1992, n. 356, debba intendersi ancora applicabile il meccanismo di accesso alle misure alternative extramurarie fondato su una rigida presunzione assoluta di permanenza del legame con la criminalità organizzata, superabile solo attraverso la scelta di collaborare con la giustizia (salve le ipotesi di inesigibilità/impossibilità di collaborazione).
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